FONDAZIONE PESENTI Ets

Statuto

 

DENOMINAZIONE

 Art. 1

1.1 È corrente la Fondazione denominata: “FONDAZIONE Cav. Lav. CARLO PESENTI – Ente del Terzo Settore” o anche solo in forma abbreviata “FONDAZIONE PESENTI ETS”.

1.2 L’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

 

SEDE

 Art. 2

2.1 La Fondazione ha sede in Bergamo.

2.2 Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all’estero.

 

SCOPO

 Art. 3

3.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale – ai sensi del lgs. 117/2017 – delle attività di interesse generale individuate nei successivi articoli 3.2, 3.3 e 3.4.

3.2 In particolare la Fondazione intende operare nel settore di cui all’art. 5, comma 1 lett. u) del D.lgs.117/17, effettuando direttamente erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale riferibili alle lettere b), c), d), e), f), g), h) i), l), n), w) dell’articolo 5 comma 1 del lgs.117/17.

3.3 Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende contribuire anche all’emancipazione sociale, culturale e di genere delle giovani generazioni supportando – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la realizzazione di progetti di interesse collettivo nei seguenti ambiti:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  3. formazione universitaria e post-universitaria;
  4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente;
  5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  8. interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

3.4 La Fondazione intende, inoltre, sostenere lo sviluppo di iniziative filantropiche e di solidarietà sociale, attraverso l’erogazione gratuita di beni, servizi, risorse economiche in favore di: (i) soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e/o di enti senza finalità di lucro che realizzano progetti di interesse collettivo sia in Italia che in altri paesi, (ii) popolazioni colpite da calamità naturali o richiesti da altre particolari situazioni di emergenza.

3.5 Per il raggiungimento degli scopi anzidetti la Fondazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. stipulare ogni più opportuno atto o contratto;
  2. promuovere intese ovvero anche associarsi con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;
  3. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;
  4. promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi a favore di progetti e iniziative ed attività interesse generale , nei limiti previsti dalla normativa di settore;
  5. partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
  6. svolgere attività di studio, di promozione e divulgazione, anche a fini sociali e culturali, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari, predisponendo pubblicazioni, saggi e/o siti internet ovvero concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
  7. porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari.

3.6 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre esercitare attività diverse – sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del lgs. 117/17 – che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

3.7 La Fondazione svolge la propria attività senza limitazioni di ambito territoriale.

 

DURATA

 Art. 4

La Fondazione ha durata illimitata.

 

PATRIMONIO ED ENTRATE

 Art. 5

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito in via principale dal fondo di dotazione, inizialmente versato dai Soci Fondatori, come risulta dall’atto Possono concorrere a costituire il patrimonio le altre disposizioni a favore della Fondazione quali, in via esemplificativa:

  1. oblazioni, elargizioni e contributi di società, Enti e privati in genere; 
  2. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  3. contributi di organismi internazionali;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rimborsi e contributi derivanti da convenzioni.

5.2 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con le erogazioni a vario titolo ricevute da soggetti od Enti, nonché con le altre entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali, dai ricavi delle attività diverse di cui al precedente articolo 3.6, con espressa specificazione che ogni disposizione o elargizione non esplicitamente destinata all’incremento del patrimonio della Fondazione deve essere rivolta al conseguimento degli scopi della Fondazione medesima e/o alla  realizzazione di specifiche iniziative o progetti.

5.3 La Fondazione può accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da Enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, nonché ai contributi eventualmente previsti dagli Enti regionali e locali.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’investimento del denaro che perviene alla Fondazione nel modo che ritiene più sicuro e redditizio, anche attraverso operazioni di investimento in grado di generare sia risultati di natura economica, che impatti di carattere sociale ed ambientale.

5.5 Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.

 

ORGANI DELLA FONDAZIONE

 Art. 6 

6.1 Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente;
  3. il Vice Presidente;
  4. il Segretario Generale
  5. l’Organo di Controllo;
  6. il Comitato Charity (organo facoltativo);
  7. i Comitati consultivi (organi facoltativi).

6.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/17 e dal successivo articolo 10.10. Ai membri degli organi della Fondazione potranno, inoltre, essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Art. 7

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 membri, inclusi, fra questi, il Presidente e il Vicepresidente, nominati come segue:

  1. un membro nominato dal Rettore del Politecnico di Milano, scelto all’interno del personale docente dell’ateneo;
  2. un membro nominato dal Rettore dell’Università degli Studi Bergamo, scelto all’interno del personale docente dell’ateneo;
  3. i restanti membri nominati tramite cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7.2 In particolare il Consiglio individuerà i membri di propria competenza come segue: (i) due consiglieri saranno nominati fra i soggetti che hanno fornito un contributo rilevante allo sviluppo delle attività della Fondazione, (ii) i restanti membri tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza, della tecnologia, delle professioni e dell’innovazione sociale assicurando – ove possibile – il rispetto del principio di rappresentanza di genere.

7.3 I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

7.4 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito.

7.5 La nomina dei Consiglieri di cui all’articolo 7.2 dovrà essere effettuata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio, oltre al voto favorevole del Presidente.

Art. 8

 8.1 Il domicilio dei Consiglieri, per tutti gli effetti previsti dal presente statuto, si intende eletto presso la sede della Fondazione.

Art. 9

9.1 I Consiglieri sono rieleggibili.

9.2 I Consiglieri che rinunciano all’ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all’Organo di Controllo: la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri.

9.3 Qualora, per qualunque ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che hanno proceduto alla nomina avranno l’obbligo, alla prima riunione utile, di procedere alla indicazione dei sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio. La nomina del/i nuovo/i Consigliere/i di competenza del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire con le maggioranze e le modalità di cui al precedente articolo 7.5.

9.4 Qualora per rinuncia, impedimento permanente o decesso venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio, questo si intende interamente decaduto pur restando in funzione sino alla sua ricostituzione.

9.5 Il Consigliere nominato deve accettare per iscritto la carica conferita entro 30 giorni ed in mancanza decade dall’incarico.

Art. 10

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della Fondazione, od anche altrove, purché nell’ambito del territorio nazionale italiano, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due dei componenti in carica. 

10.2 Esso è convocato dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso comunicato con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento da spedirsi ad ogni Consigliere almeno due giorni prima della data fissata per l’adunanza.

10.3 L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’eventuale indicazione delle materie poste all’ordine del giorno: può prevedere anche la seconda convocazione, che non potrà tenersi entro le ventiquattro ore dalla prima.

10.4 In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri e almeno un componente dell’Organo di Controllo.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.

10.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto richiedano maggioranze qualificate; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.7 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del Segretario: esso è sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario stesso.

10.8 Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio conferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

  1. l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; 
  2. la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
  3. la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

10.9 Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audio conferenza questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

10.10 Le prestazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono di regola gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Ai sensi del precedente articolo 6.2, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’attribuzione di un compenso al Presidente, al Vice Presidente o ai Consiglieri cui sono stati conferiti specifici incarichi nonché l’attribuzione ai Consiglieri di gettoni di presenza per l’intervento alle sedute del Consiglio di Amministrazione medesimo, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/17.

Art. 11

11.1 Al Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri e le attribuzioni del Presidente di cui al successivo art. 13, spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte di essi ad uno o più dei suoi componenti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. delibera, su proposta del Presidente le modifiche dello statuto: esse sono adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica; 
  2. assume tutte le deliberazioni occorrenti all’ordinato svolgimento delle attività statutarie;
  3. approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo ovvero, solo qualora particolari esigenze della Fondazione lo esigano, entro 180 giorni;
  4. approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo: quest’ultimo comprende anche gli indirizzi relativi al programma di lavoro dell’esercizio finanziario cui si riferisce;
  5. predispone, approva e deposita il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 13 comma 2 del D.lgs. 117/17;
  6. delibera in ordine all’accettazione di contributi, delle donazioni e dei lasciti, agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili, anche registrati, e di immobili, alla sottoscrizione o stipula di mutui, anche ipotecari, alla concessione di garanzie reali e/o personali;
  7. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
  8. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti Pubblici o privati, società o soggetti privati in genere;
  9. delibera l’eventuale costituzione di centri di studio o di ricerca e ne regola l’organizzazione ed il funzionamento;
  10. delibera l’istituzione e l’erogazione di borse di studio;
  11. delibera l’eventuale istituzione del Comitato Charity e/o degli altri Comitati consultivi, procedendo alla nomina dei relativi membri, sentito il parere preventivo del Presidente;
  12. delibera le erogazioni finalizzate al sostegno dei progetti e delle iniziative di cui all’articolo 3.4, sentito il parere preventivo del Comitato Charity;
  13. provvede, se del caso, all’eventuale nomina e licenziamento del personale direttivo.

Art. 12

12.1 A ciascun Consigliere di Amministrazione può essere conferita la rappresentanza legale della Fondazione ed il potere di firma in nome e per conto della stessa per l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione di cui sia stato specificamente incaricato.

12.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

13.1 Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.

13.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria od Amministrativa, con facoltà, in particolare:

  1. di nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e di Cassazione;
  2. di nominare procuratori generali o «ad negotia» per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
  3. di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

13.3 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, spettano, altresì, i seguenti poteri:

  1. nominare il Segretario Generale, scegliendolo tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione che abbiano i requisiti morali e professionali ritenuti adeguati all’incarico e  alle funzioni, determinarne i poteri e le attribuzioni, stabilirne il trattamento economico, definirne la durata della carica e, eventualmente, revocarlo anticipatamente. Ove non fosse nominato un Segretario Generale, il Presidente provvederà ad incaricare, anche in via temporanea, altro soggetto, estraneo al Consiglio di Amministrazione, con compiti operativi, stabilendone poteri e attribuzioni, trattamento economico e durata dell’incarico; 
  2. proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche dello statuto della Fondazione.

13.4 Nei soli casi di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

 

VICE PRESIDENTE

 Art. 14

 14.1 In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, tutti i poteri che, ai sensi del presente statuto, sono a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente: il compimento di qualsiasi atto da parte del Vice-Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

 

SEGRETARIO GENERALE

 Art. 15

15.1 Il Segretario Generale della Fondazione, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente, tramite apposita procura, provvedendo in particolare al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione.

15.2 A titolo esemplificativo, predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti all’esame del Consiglio di Amministrazione, ne assicura l’attuazione delle deliberazioni e coadiuva, altresì, il Presidente ed il Vice Presidente nello svolgimento dei rispettivi compiti.

15.3 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sovraintende alla redazione verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

15.4 Egli custodisce somme e valori della Fondazione, esegue ogni operazione di cassa e opera sui conti correnti bancari e postali nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente, tenendo aggiornata la contabilità e avvalendosi, ove necessario, di professionisti o di altri soggetti qualificati.

15.5 Il Segretario Generale cura l’aggiornamento e la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione e del libro cassa.

15.6 Il Segretario Generale della Fondazione, salvo non  sia diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione medesimo.

15.7 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono esercitate dal soggetto designato dal Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

 

ORGANO DI CONTROLLO

 Art. 16

16.1 I membri dell’Organo di Controllo – formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da tre membri – sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo, rimangono in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati.

16.2 I membri dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.3 L’ Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto   organizzativo,   amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i.

16.4 I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

16.5 L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

16.6 La carica di componente dell’Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere e/o di membro degli altri organi della Fondazione.

16.7 Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 31 del D.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. In alternativa, può essere nominato un revisore o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

COMITATO CHARITY

 ART. 17

17.1 Il Comitato Charity è organo consultivo della Fondazione, esclusivamente con riferimento agli scopi di cui all’articolo 3.4.

17.2 Qualora istituito, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 17.1, il Comitato Charity formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare nella Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative filantropiche poste in essere dalla Fondazione e redige annualmente una relazione sulla sua attività.

17.3 In particolare il Comitato Charity, sulla base del bilancio preventivo annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, può proporre a quest’ultimo di supportare lo sviluppo di specifici progetti ed iniziative nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.4, indicandone il fabbisogno economico ed i risultati attesi.

17.4 Il Comitato Charity è composto da 3 a 5 membri, compreso il suo presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

17.5 Il Comitato Charity si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

  1. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno;
  2. sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  3. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

 

COMITATI CONSULTIVI

 Art. 18

18.1 A supporto dell’attività della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere preventivo del Presidente, può istituire ulteriori Comitati Consultivi, scegliendone i componenti anche tra membri del Consiglio di Amministrazione per scopi scientifici, determinandone i compiti, la durata, le norme di funzionamento e stabilendone, eventualmente, i relativi compensi.

 

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

 Art. 19

19.1 L’esercizio finanziario ha inizio l’1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio dell’esercizio da approvarsi secondo le modalità ed i termini sopra stabiliti all’articolo 11.

19.3 II bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all’articolo 3.6 del presente Statuto.

19.4 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione che lo approva, deve essere depositata presso la sede della Fondazione a disposizione dei Consiglieri.

19.5 Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 14 del D.lgs. 117/17, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

19.6 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 3. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

 

ESTINZIONE

 Art. 20

20.1 L’estinzione della Fondazione può avvenire, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, nei casi previsti dalla legge.

20.2 In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza semplice di cui all’articolo 10.6 del presente statuto, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

20.3 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017.

 

LIBRI SOCIALI

 Art. 21

 21.1 I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 117/2017.

 

NORME APPLICABILI

 Art. 22

22.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal D.lgs. 117/2017, dal codice civile in materia di Fondazioni riconosciute e, in via residuale e per analogia, le norme previste in tema di funzionamento degli organi sociali delle società per azioni.

 


 

30 giugno 2022