STATUTO


Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti Ets


DENOMINAZIONE

Art. 1

1.1 È corrente la Fondazione denominata: “FONDAZIONE Cav. Lav. CARLO PESENTI – Ente del Terzo Settore” o anche solo in forma abbreviata “FONDAZIONE PESENTI ETS”.
1.2 L’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

SEDE

Art. 2

2.1 La Fondazione ha sede in Bergamo.
2.2 Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti
sia in Italia che all’estero.

SCOPO

Art. 3

3.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale ai sensi del D.lgs. 117/2017 – delle attività di interesse generale individuate nei successivi articoli 3.2, 3.3 e 3.4.
3.2 In particolare la Fondazione intende operare nel settore di cui all’art. 5, comma 1 lett. u) del D.lgs.117/17, effettuando direttamente erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale riferibili alle lettere b), c), d), e), f), g), h) i), l), n), w) dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs.117/17.
3.3 Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende contribuire all’emancipazione sociale, culturale e di genere delle giovani generazioni supportando – a titolo esemplificativo e non esaustivo anche – la realizzazione di progetti di interesse collettivo nei seguenti ambiti:
a. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
c. formazione universitaria e post-universitaria;
d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente;
e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
f. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
g. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
h. interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
3.4 La Fondazione intende, inoltre, sostenere lo sviluppo di iniziative filantropiche e di solidarietà sociale, attraverso l’erogazione gratuita di beni, servizi, risorse economiche in favore di: (i) soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e/o di enti senza finalità di lucro che realizzano progetti di interesse collettivo sia in Italia che in altri paesi, (ii) popolazioni colpite da calamità naturali o richiesti da altre particolari situazioni di emergenza.
3.5 Per il raggiungimento degli scopi anzidetti la Fondazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. stipulare ogni più opportuno atto o contratto;
b. promuovere intese ovvero anche associarsi con istituti, enti,
associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;
c. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituti,
enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;
d. promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi a favore
di progetti e iniziative ed attività interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa di settore;
e. partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative
e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
f. svolgere attività di studio, di promozione e divulgazione, anche a fini sociali e culturali, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari, predisponendo pubblicazioni, saggi e/o siti internet ovvero concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
g. porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari.
3.6 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre esercitare attività diverse – sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del D.lgs. 117/17 – che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto
dai regolamenti e dalla normativa di settore.
3.7 La Fondazione svolge la propria attività senza limitazioni di ambito territoriale.

DURATA

Art. 4

4.1 La Fondazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 5

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito in via principale
dal fondo di dotazione, inizialmente versato dai Soci
Fondatori, come risulta dall’atto costitutivo. Possono concorrere
a costituire il patrimonio le altre disposizioni a favore
della Fondazione quali, in via esemplificativa:
a. oblazioni, elargizioni e contributi di società, Enti e privati
in genere;
b. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
c. contributi di organismi internazionali;
d. donazioni e lasciti testamentari;
e. rimborsi e contributi derivanti da convenzioni.
5.2 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi
con le rendite del suo patrimonio, con le erogazioni a vario
titolo ricevute da soggetti od Enti, nonché con le altre entrate
derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali,
dai ricavi delle attività diverse di cui al precedente
articolo 3.6, con espressa specificazione che ogni disposizione
o elargizione non esplicitamente destinata all’incremento
del patrimonio della Fondazione deve essere rivolta
al conseguimento degli scopi della Fondazione medesima e/o alla
realizzazione di specifiche iniziative o progetti.
5.3 La Fondazione può accedere ai finanziamenti specificatamente
stanziati da Enti ed istituzioni, nazionali e internazionali,
nonché ai contributi eventualmente previsti dagli Enti
regionali e locali.
5.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’investimento
del denaro che perviene alla Fondazione nel modo che ritiene
più sicuro e redditizio, anche attraverso operazioni di investimento
in grado di generare sia risultati di natura economica,
con impatti di carattere sociale ed ambientale.
5.5 Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4
dell’art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione,
e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, deve
senza indugio deliberarne la ricostituzione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6

6.1 Sono organi della Fondazione:
a. il Consiglio di Amministrazione;
b. il Presidente;
c. il Vice Presidente;
d. il Segretario Generale
e. l’Organo di Controllo;
f. il Comitato Charity (organo facoltativo);
g. i Comitati consultivi (organi facoltativi).
6.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo
di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti
di quanto previsto dall’articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/17
e dal successivo articolo 10.10. Ai membri degli organi della
Fondazione potranno, inoltre, essere rimborsate le spese sostenute
per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente
approvate dal Consiglio di Amministrazione.


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7


7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9
membri, inclusi, fra questi, il Presidente e il Vicepresidente.
7.2 In particolare il Consiglio individuerà i membri come segue:
(i) due consiglieri saranno nominati fra i soggetti che
hanno fornito un contributo rilevante allo sviluppo delle attività
della Fondazione, (ii) i restanti membri tra soggetti
appartenenti al mondo della cultura, della scienza, della tecnologia,
delle professioni e dell’innovazione sociale nonché
appartenenti al personale docente del Politecnico di Milano e
dell’Università degli Studi di Bergamo, assicurando – ove possibile
– il rispetto del principio di rappresentanza di genere.
7.3 I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre
esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della loro carica.
7.4 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà
stato ricostituito.
7.5 La nomina dei Consiglieri di cui all’articolo 7.2 dovrà
essere effettuata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei
componenti del Consiglio, oltre al voto favorevole del Presidente.

Art. 8

8.1 Il domicilio dei Consiglieri, per tutti gli effetti previsti
dal presente statuto, si intende eletto presso la sede
della Fondazione.

Art. 9

9.1 I Consiglieri sono rieleggibili.
9.2 I Consiglieri che rinunciano all’ufficio devono darne comunicazione
scritta al Consiglio di Amministrazione ed all’Organo
di Controllo: la rinuncia ha effetto immediato se rimane
in carica la maggioranza dei Consiglieri.
9.3 Qualora, per qualunque ragione, vengano a mancare uno o
più membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che
hanno proceduto alla nomina avranno l’obbligo, alla prima riunione
utile, di procedere alla indicazione dei sostituti che
rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio. La nomina
del/i nuovo/i Consigliere/i dovrà avvenire con le maggioranze
e le modalità di cui al precedente articolo 7.5.
9.4 Qualora per rinuncia, impedimento permanente o decesso
venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio,
questo si intende interamente decaduto pur restando in funzione
sino alla sua ricostituzione.
9.5 Il Consigliere nominato deve accettare per iscritto la carica
conferita entro 30 giorni ed in mancanza decade dall’incarico.

Art. 10

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede
della Fondazione, od anche altrove, purché nell’ambito del
territorio nazionale italiano, tutte le volte che il Presidente
lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno
tre dei componenti in carica.
10.2 Esso è convocato dal Presidente ovvero, nel caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso
comunicato con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento da spedirsi ad ogni Consigliere almeno
due giorni prima della data fissata per l’adunanza.
10.3 L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora
ed il luogo dell’adunanza e l’eventuale indicazione delle materie
poste all’ordine del giorno: può prevedere anche la seconda
convocazione, che non potrà tenersi entro le ventiquattro
ore dalla prima.
10.4 In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione
si reputa validamente costituito qualora siano
presenti tutti i Consiglieri e almeno un componente dell’Organo
di Controllo.
10.5 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente
ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
10.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre
la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in
cui la legge o lo statuto richiedano maggioranze qualificate;
in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10.7 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto
verbale a cura del Segretario: esso è sottoscritto dal presidente
della riunione e dal Segretario stesso.
10.8 Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi
anche in videoconferenza e/o audio conferenza. Pertanto
gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire
a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati
sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente
assicurate:
a. l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo
del collegamento;
b. la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario
della riunione;
c. la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione,
di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il
proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e
documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione
deliberativa.
10.9 L’intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare
la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso
il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente
il verbale con la sottoscrizione del presidente e
del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio
in caso di verbale in forma pubblica.
10.10 Le prestazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione
sono di regola gratuite, salvo il rimborso delle
spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Ai sensi del
precedente articolo 6.2, il Consiglio di Amministrazione può
deliberare l’attribuzione di un compenso al Presidente, al Vice
Presidente o ai Consiglieri cui sono stati conferiti specifici
incarichi nonché l’attribuzione ai Consiglieri di gettoni
di presenza per l’intervento alle sedute del Consiglio di
Amministrazione medesimo, nei limiti di quanto previsto dall’articolo
8 comma 3) del D.lgs. 117/17.

Art. 11

11.1 Al Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri e
le attribuzioni del Presidente di cui al successivo art. 13,
spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che
di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte
di essi ad uno o più dei suoi componenti. In particolare,
il Consiglio di Amministrazione a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
a. delibera, su proposta del Presidente le modifiche dello
statuto: esse sono adottate con la presenza ed il voto favorevole
di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica;
b. assume tutte le deliberazioni occorrenti all’ordinato svolgimento
delle attività statutarie;
c. approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,
il bilancio consuntivo ovvero, solo qualora particolari esigenze
della Fondazione lo esigano, entro 180 giorni;
d. approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo:
quest’ultimo comprende anche gli indirizzi relativi
al programma di lavoro dell’esercizio finanziario cui si riferisce;
e. predispone, approva e deposita il bilancio sociale qualora
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 14 comma 2 del
D.lgs. 117/17;
f. delibera in ordine all’accettazione di contributi, delle
donazioni e dei lasciti, agli acquisti ed alle alienazioni di
beni mobili, anche registrati, e di immobili, alla sottoscrizione
o stipula di mutui, anche ipotecari, alla concessione
di garanzie reali e/o personali;
g. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
h. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione
ed altri Enti Pubblici o privati, società o soggetti
privati in genere;
i. delibera l’eventuale costituzione di centri di studio o di
ricerca e ne regola l’organizzazione ed il funzionamento;
j. delibera l’istituzione e l’erogazione di borse di studio;
k. delibera l’eventuale istituzione del Comitato Charity e/o
degli altri Comitati consultivi, procedendo alla nomina dei
relativi membri, sentito il parere preventivo del Presidente;
l. delibera le erogazioni finalizzate al sostegno dei progetti
e delle iniziative di cui all’articolo 3.4, sentito il parere
preventivo del Comitato Charity;
m. provvede, se del caso, all’eventuale nomina e licenziamento
del personale direttivo.

Art. 12

12.1 A ciascun Consigliere di Amministrazione può essere conferita
la rappresentanza legale della Fondazione ed il potere
di firma in nome e per conto della stessa per l’esecuzione
delle delibere del Consiglio di Amministrazione di cui sia
stato specificamente incaricato.
12.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza
non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro
unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi
ne erano a conoscenza.

Art. 13


13.1 Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dal
Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, con il voto
favorevole di almeno 2/3 dei componenti.
13.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte ai terzi ed in giudizio, di fronte a qualunque
Autorità Giudiziaria od Amministrativa, con facoltà, in
particolare:
a. di nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per
giudizi di revocazione e di Cassazione;
b. di nominare procuratori generali o «ad negotia» per il compimento
di singoli atti o categorie di atti;
c. di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e
postali.
13.3 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto
delle norme inderogabili di legge, spettano, altresì,
i seguenti poteri:
a. nominare il Segretario Generale, scegliendolo anche tra
persone estranee al Consiglio di Amministrazione che abbiano
i requisiti morali e professionali ritenuti adeguati all’incarico
e alle funzioni, determinarne i poteri e le attribuzioni,
stabilirne il trattamento economico, definirne la durata
della carica e, eventualmente, revocarlo anticipatamente. Ove
non fosse nominato un Segretario Generale, il Presidente provvederà
ad incaricare, anche in via temporanea, altro soggetto,
anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, con compiti
operativi, stabilendone poteri e attribuzioni, trattamento
economico e durata dell’incarico;
b. proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche dello
statuto della Fondazione.
13.4 Nei soli casi di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti
necessari sottoponendoli alla ratifica da parte del
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

VICE PRESIDENTE

Art. 14

14.1 In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, tutti
i poteri che, ai sensi del presente statuto, sono a lui attribuiti
spettano al Vice-Presidente: il compimento di qualsiasi
atto da parte del Vice-Presidente costituisce prova dell’assenza
o dell’impedimento del Presidente.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 15

15.1 Il Segretario Generale della Fondazione, svolge le funzioni
attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e/o dal
Presidente, tramite apposita procura, provvedendo in particolare
al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività
della Fondazione.
15.2 A titolo esemplificativo, predispone le bozze di bilancio
consuntivo e preventivo, istruisce gli argomenti che verranno
sottoposti all’esame del Consiglio di Amministrazione,
ne assicura l’attuazione delle deliberazioni e coadiuva, altresì,
il Presidente ed il Vice Presidente nello svolgimento
dei rispettivi compiti.
15.3 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto,
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sovraintende
alla redazione verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.
15.4 Egli custodisce somme e valori della Fondazione, esegue
ogni operazione di cassa e opera sui conti correnti bancari e
postali nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente,
tenendo aggiornata la contabilità e avvalendosi, ove necessario,
di professionisti o di altri soggetti qualificati.
15.5 Il Segretario Generale cura l’aggiornamento e la tenuta
del libro verbali del Consiglio di Amministrazione e del libro
cassa.
15.6 Il Segretario Generale della Fondazione, salvo non sia
diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, svolge
le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione
medesimo.
15.7 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale,
le sue funzioni sono esercitate dal soggetto designato
dal Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce
il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza
o impedimento.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16

16.1 I membri dell’Organo di Controllo – formato in alternativa
o da un unico soggetto o da un Collegio composto da tre
membri – sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile
di Bergamo, rimangono in carica 3 esercizi e possono essere
riconfermati.
16.2 I membri dell’Organo di Controllo devono essere scelti
tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma
secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo
collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno
uno dei componenti.
16.3 L’ Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge
e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo
esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità
alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i.
16.4 I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto
con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione
del Presidente della Fondazione.
16.5 L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere,
ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni della
Fondazione o su determinati affari.
16.6 La carica di componente dell’Organo di Controllo è inconciliabile
con quella di consigliere e/o di membro degli altri
organi della Fondazione.
16.7 Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo
31 del D.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti può essere
attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve
essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito
registro. In alternativa, può essere nominato un revisore o
una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

COMITATO CHARITY

ART. 17

17.1 Il Comitato Charity è organo consultivo della Fondazione,
esclusivamente con riferimento agli scopi di cui all’articolo
3.4.
17.2 Qualora istituito, nei limiti di quanto previsto dal precedente
articolo 17.1, il Comitato Charity formula proposte
in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento
degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti
che intende sviluppare nella Fondazione, valuta i risultati
conseguiti in ordine alle singole iniziative filantropiche
poste in essere dalla Fondazione e redige annualmente una
relazione sulla sua attività.
17.3 In particolare il Comitato Charity, sulla base del bilancio
preventivo annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione,
può proporre a quest’ultimo di supportare lo sviluppo
di specifici progetti ed iniziative nell’ambito delle
finalità di cui all’articolo 3.4, indicandone il fabbisogno economico
ed i risultati attesi.
17.4 Il Comitato Charity è composto da 3 a 5 membri, compreso
il suo presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione
che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati
anche per più mandati.
17.5 Il Comitato Charity si riunisce ogniqualvolta il suo presidente
lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo
dei componenti. Le riunioni potranno tenersi, in caso di
necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui
o distanti, audio/video collegati a condizione che:
a. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione,
alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine
del giorno;
b. sia consentito al presidente della riunione di accertare
l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

COMITATI CONSULTIVI

Art. 18

18.1 A supporto dell’attività della Fondazione il Consiglio
di Amministrazione, sentito il parere preventivo del Presidente,
può istituire ulteriori Comitati Consultivi, scegliendone
i componenti anche tra membri del Consiglio di Amministrazione
per scopi scientifici, determinandone i compiti, la durata,
le norme di funzionamento e stabilendone, eventualmente,
i relativi compensi.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 19

19.1 L’esercizio finanziario ha inizio l’1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
19.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio
dell’esercizio da approvarsi secondo le modalità ed i termini
sopra stabiliti all’articolo 11.
19.3 II bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi
dell’articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica
definita con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio
di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario
e strumentale delle attività diverse, di cui all’articolo 3.6
del presente Statuto.
19.4 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono
il Consiglio di Amministrazione che lo approva, deve essere
depositata presso la sede della Fondazione a disposizione dei
Consiglieri.
19.5 Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo
14 del D.lgs. 117/17, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre
approvare il bilancio sociale secondo le linee guida
ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul
sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro
unico nazionale del Terzo settore.
19.6 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno
utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale di cui all’articolo 3. È vietata
in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi
di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali.

ESTINZIONE

Art. 20

20.1 L’estinzione della Fondazione può avvenire, con le modalità
stabilite dalla normativa vigente, nei casi previsti dalla
legge.
20.2 In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di
Amministrazione, con la maggioranza semplice di cui all’articolo
10.6 del presente statuto, nominerà uno o più liquidatori,
determinandone i poteri.
20.3 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di
scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio
della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione,
dovrà essere devoluto previo parere positivo dell’Ufficio
di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti
del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 9 del D.lgs.
117/2017.

LIBRI SOCIALI

Art. 21

21.1 I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della
Fondazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 117/2017.

NORME APPLICABILI

Art. 22

22.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le norme previste dal D.lgs. 117/2017,
dal codice civile in materia di Fondazioni riconosciute e, in
via residuale e per analogia, le norme previste in tema di
funzionamento degli organi sociali delle società per azioni.

12/12/2024